Proposta di modifica n. 7.163 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: ''Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli''».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

            – all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo'' sono soppresse;

            b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214''».