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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.624 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 04/04/17

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Sostituire l'articolo con il seguente:

     «Art. 3. - (Competenze della Commissione) - 1. La Commissione ha il compito di verificare:

            a) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto o sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche, con particolare riferimento ai seguenti Istituti: Monte dei Paschi di Siena, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In particolare, la Commissione verificherà:

                1) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nella raccolta della provvista e nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori, soprattutto in relazione al collocamento presso piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali dei prodotti finanziari, con particolare riferimento a quelli ad alto rischio e alle obbligazioni bancarie;

                2) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e a soggetti politicamente esposti, gli eventuali accordi di ristrutturazione del debito conclusi con gli stessi e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

                3) i criteri di remunerazione dei manager nonché la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione alla profittabilità per le banche dell'operato del personale direttivo e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

                4) la struttura dei costi, con particolare attenzione al ricorso a strumenti finanziari cosiddetti "derivati", la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

            b)  l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi, verificando altresì eventuali responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza;

            c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.».