Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

sharingList();All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

          6-bis. Isola del Gran Sasso;

          6-ter. Colledara;

          6-quater. Castel Castagna;

          6-quinquies. Basciano;

          6-sexies. Penna Sant'Andrea;

          6-septies. Fano Adriano;

          6-octies. Pietracamela.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».