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Proposta di modifica n. 1.33 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 2-octies, aggiungere i seguenti:

        «2-novies. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

        2-decies. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune».