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Proposta di modifica n. 10.17 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro».

        Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo l comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».