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Proposta di modifica n. 11.6 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».