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Proposta di modifica n. 11.26 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

        1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

        1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».