Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 9.29 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-ter. Per la realizzazione di interventi nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 178 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

        3-quater. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti,. un contributo per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

        Conseguentemente,

        all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».