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Proposta di modifica n. 11.31 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione».