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Proposta di modifica n. 11.32 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».