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Proposta di modifica n. 11.40 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario ad acta provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario ad acta, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziate per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10».