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Articolo aggiuntivo n. 11.0.1 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di esonero dai vincoli di finanza pubblica)

        1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le parole: "per gli anni 2016,2017, 2018".

            b) al comma 3 sostituire le parole: "per il periodo di dodici mesi" con le parole: "per il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

            c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        "7. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

        8. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28,29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n.229/l6, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014"».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla lettera a), valutato in 5 milioni di euro per il 2017 e 2018 e quello derivante dalla lettera c), valutato in 25 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.