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Articolo aggiuntivo n. 11-TER.0.3 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11-TER.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Zona franca)

        1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006. n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

        2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20 17 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni da1 2018, al 2023».