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Articolo aggiuntivo n. 12.0.5 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive)

        1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis, Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi per a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla spesa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valer sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4».