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Articolo aggiuntivo n. 15.0.16 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Istituzione della zona franca nei comuni della regione Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

        1. Nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel territorio della regione Marche, come individuati negli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 500 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 200.000 euro;

            b) esenzione dalle imposte regionali sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al presente comma nel limite di euro 500.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

            c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

        2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due successivi.

        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».