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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/04/17

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Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

        «2-bis. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 ovvero l'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione».