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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo il comma 1-quinquies inserire il seguente:

        «1-quinquies-1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Il comma 1 viene modificato come segue:

        ''1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:

            1. Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

            2. relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

            3. la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;

            4. relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

            5. relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

            b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:

            1. progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

            2. indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6''».