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Proposta di modifica n. 9.57 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per l'anno 2014 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

        Conseguentemente:

            all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole «56.000.000» con le seguenti «46.000.000»;

            all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

            all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «85 milioni»;

            all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole «20 milioni di euro per l'anno 2014».