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Proposta di modifica n. 10.9 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 04/04/17

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Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «almeno due anni» con le seguenti: «almeno un anno».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro;» al comma 8, aggiungere infine, il seguente periodo: «Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».