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Proposta di modifica n. 1.27 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre, n. 214, è sospeso anche per gli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio appartenenti al gruppo catastale D.
  1-ter. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine, le parole: «, ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale «D» posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio».