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Articolo aggiuntivo n. 11.0.6 al ddl S.2756 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 04/04/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.