presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Erica D'ADDA (PD)
testo emendamento del 13/11/13
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. La quota di risorse prevista dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al presente comma, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nel limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: 20.000;
2015: 20.000;
2016: 20.000.
all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.