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Proposta di modifica n. 1.28 al ddl C.1012 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/06/13

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 4, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;» sono abrogate.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso le maggiori entrate determinate dall'attuazione del comma 4-ter.
  4-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.