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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 05/04/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale).

  1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.
  2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appello sezioni specializzate in materia di protezione internazionale.
  3. All'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

  Conseguentemente:
   all'articolo 3:
    a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
    b) sopprimere i commi 2 e 4.

  All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».
  All'articolo 6, comma 1:
   a) alla lettera a) ovunque ricorrano sostituire la parola o le parole: «commissione territoriale» o «commissioni territoriali» con le seguenti «giudice di pace circondariale» o «giudici di pace circondariali»;
   b) sopprimere le lettere b), c) e d);
   c) sostituire la lettera e), con la seguente:
    e) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 – (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta).1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis.»;
   d) sostituire la lettera g) con la seguente: g) «dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: «Art. 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – (Procedura di presentazione e di valutazione delle domande). – 1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile. 2. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione. 3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza. 4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda. 6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile. 7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo. 8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda. 10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile;

  Art. 35-ter: (Casi di inammissibilità della domanda). – 1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi: a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine; c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; e) le parole: «Tribunale» e «Tribunali», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio» e «Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio».

  All'articolo 7, comma 1:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
   c) sopprimere le lettera d) ed e).

  All'articolo 8, comma 1:
   a) alla lettera b), n. 2, sostituire le parole: «Tribunale» con le seguenti: «Ufficio del giudice di pace» e sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;
   b) alla lettera b), sostituire il n. 4, con il seguente: 4). il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, con le seguenti: «giudici di pace circondariale competenti per territorio» e «giudice di pace circondariale competente per territorio».

  All'articolo 10, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
  All'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni».   All'articolo 12, comma 1:
   a) sostituire le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» con le seguenti: «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;
   b) sostituire le parole «Ministero dell'interno» con le seguenti: «Ministero della giustizia»;
   c) sostituire le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno» con le seguenti: «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici, giudiziari del distretto».

  All'articolo 17, sostituire al comma 3, le parole: «il Tribunale» con le seguenti: «il Giudice di Pace circondariale» e sopprimere le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea».