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Proposta di modifica n. 8.3 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis «La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.»