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Proposta di modifica n. 8.23 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/04/17

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: Qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, rimane totalmente a carico dello Stato.