presentato il 05/04/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Laura RAVETTO (FI-PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/04/17
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di reato di cui alla lettera b) del comma 1 e nelle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore.»;
b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2. In questi casi la revoca prevede la traduzione immediata dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri e la sua espulsione con accompagnamento entro le successive 48 ore;».