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Proposta di modifica n. 21.1 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 05/04/17

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a fini deflattivi del contenzioso, è rilasciato, salva diversa e motivata decisione della questura territorialmente competente, un permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che siano in grado di dimostrare, alternativamente, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b):
   a) essere già presenti in Italia alla data del 28 febbraio 2017; avere un rapporto di lavoro in corso pari, nel minimo, a 20 ore lavorative alla settimana; possedere una buona conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A2, certificabile entro tre mesi dalla domanda secondo le medesime modalità previste per il rilascio del permesso di soggiorno Ue;
   b) essere od essere stati richiedenti la protezione internazionale; possedere una conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello A1, certificabile entro tre mesi dalla domanda mediante certificazione proveniente da uno degli enti legittimati dalla disciplina dell'accordo di integrazione o da quella relativa al rilascio del permesso di soggiorno Ue; svolgere un rapporto di lavoro pari almeno a venti ore a settimana oppure di svolgere un'attività di volontariato certificata, sino al compimento di 90 giorni dalla domanda, mediante attestazione di positivo apprezzamento rilasciata da un'associazione facente parte del Consiglio territoriale per l'immigrazione oppure riconosciuta come associazione di volontariato a livello regionale o nazionale.