Proposta di modifica n. 21.3
al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 21.
presentato il 05/04/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Laura RAVETTO (FI-PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 05/04/17
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16, commi 1, lettere a), b), primo periodo, c), d), d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.