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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Id. em. 4.6

testo emendamento del 10/04/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.