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Proposta di modifica n. 6.28 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
  00a) all'articolo 3, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato membro dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato membro dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.