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Proposta di modifica n. 6.15 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
  0a-bis). all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «può individuare periodicamente i» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette l'elenco predisposto con cadenza trimestrale dal Ministero dell'interno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dei paesi di origine o parte di tali Paesi considerati sicuri, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE, ai fini dell'articolo 28-bis e dei»

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
     d) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma dell'articolo 5, comma 1-bis;
     e) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;
     f) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
     g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
     h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale entro 120 giorni dal suo ingresso;
   2) al comma 3, le parole: «fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di ulteriori sette giorni».