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Proposta di modifica n. 6.23 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Id. em. 6.2

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:
   0aa) All'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».