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Proposta di modifica n. 6.116 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il richiedente ha la facoltà di rifiutare la videoregistrazione del colloquio per gravi ragioni di salute, religiose o per timori persecutori.