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Proposta di modifica n. 8.11 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) all'articolo 11, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «L'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, non è consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale nel cui territorio si trovi la struttura, che deve essere sempre preventivamente consultato».