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Proposta di modifica n. 9.11 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'apolide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età.»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.