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Proposta di modifica n. 12.7 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 10/04/17

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 2, primo periodo, le parole: «massimo di venti», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno una per ogni provincia».