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Proposta di modifica n. 12.11 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 10/04/17

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, a supporto del contingente di personale attualmente operativo presso gli uffici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché a supporto del personale assunto con le procedure concorsuali di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente alla seconda area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 340 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così assunto ha il compito di coadiuvare i collegi giudicanti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, svolgendo in particolare le seguenti attività:
   a) attività di collaborazione in compiti di natura tecnica o amministrativa;
   b) attività di aggiornamento e cura per la corretta conservazione di atti e fascicoli;
   c) attività di preparazione o formazione di atti per il corretto svolgimento del procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo al momento del colloquio con il richiedente;
   d) assistenza del collegio giudicante, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera c), sostituire le parole: quanto 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018, a 8.028.176 euro a decorrere dell'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: quanto a 6.699.494 euro per l'anno 2017, a 13.135.457 euro per l'anno 2018, a 12.779.792 euro per l'anno 2019 e a 12.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 16.785 euro a decorrere dall'anno 2017.