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Proposta di modifica n. 18.1 al ddl C.4394 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 10/04/17

  Al comma 1, dopo il capoverso 9-septies, aggiungere il seguente:
  ”9-octies. Nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e delle operazioni di soccorso di migranti effettuate in alto mare, il comandante dell'unità navale militare operante, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, può procedere, in luogo del sequestro di cui al comma 9-quater, all'affondamento del natante utilizzato per il trasporto, nei casi eccezionali in cui tale misura risulti indispensabile per fronteggiare un pericolo concreto ed attuale per la salvaguardia della vita umana degli stranieri soccorsi o dell'equipaggio dell'unità navale ovvero per la sicurezza della navigazione e non siano praticabili in concreto altri interventi, assicurando, ove possibile, ogni fonte di prova. Il comandante dell'unità navale militare che ha proceduto all'affondamento informa, senza ritardo, il pubblico ministero competente, trasmettendo, entro le quarantotto ore successive, il verbale delle operazioni compiute. Il verbale contiene l'indicazione delle circostanze di fatto che hanno legittimato il ricorso all'affondamento. La misura dell'affondamento prevista dal presente comma si applica solo ai natanti di stazza lorda (GT) inferiore a cinquecento.