presentato il 11/04/2017 in II Giustizia della Camera da Mariastella GELMINI (FI-PdL) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/04/17
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;
b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: «quando non vi è desistenza»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura.»;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.