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Articolo aggiuntivo n. 1.01 ai ddl C.3380 , C.3384 , C.3419 , C.3424 , C.3427 , C.3434 , C.3774 , C.3777 , C.3785 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/04/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al primo comma le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;
   c) Al quarto comma le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
   d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 1-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo «condizione di procedibilità» è aggiunta la seguente frase «ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità,».
  2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo «ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» s'introduce la seguente frase: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».