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Articolo aggiuntivo n. 15.0.6 al ddl S.2754 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso

testo emendamento del 11/04/17

sharingList();Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

        1. All'articolo 52 dei codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;

        "Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione; la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate o con armi o con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato.

        Nell'ipotesi di cui al comma precedente qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subìto l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia".».