presentato il 11/04/2017 in Assemblea del Senato da Bartolomeo AMIDEI (Misto) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 11/04/17
«Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)
1. All'articolo 52 dei codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;
"Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione; la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate o con armi o con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subìto l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia".».