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Proposta di modifica n. 9.225 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.
argomenti:  

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

        «19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, specificamente riservato al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, in attuazione dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell'ambito della seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

        19-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 19-bis è prioritariamente riservata, per l'anno 2014, al contrasto delle emergenze fitosanitarie del settore olivicolo».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «320 milioni di euro»