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Articolo aggiuntivo n. 13.0.3 al ddl S.2754 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 12/04/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

        1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni'';

            b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio''».