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Articolo aggiuntivo n. 1.012 al ddl C.4373 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/04/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme transitorie in tema di «piccoli lavori»).

  1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;
   b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 7 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori part-time, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
  6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 9, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.