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Articolo aggiuntivo n. 1.0101 al ddl C.4373 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/04/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla definizione di una nuova disposizione, i soggetti esercenti attività di lavoro accessorio di natura meramente occasionale, in analogia a quanto disposto per i lavoratori autonomi occasionali, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora l'imponibile annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 7.000, calcolato nel rispetto dell'articolo 71, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, INPS mediante la propria piattaforma telematica avvalendosi dell'utilizzo del sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei lavoratori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale. Per le suddette prestazioni viene trattenuto direttamente da INPS, sulla base dell'imponibile percepito, una quota pari al 13 per cento per contributi previdenziali e del 7 per cento per contributi assicurativi INAIL. Tale prestazione di lavoro accessorio deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, non producendo imponibile ai fini fiscali.