Proposta di modifica n. 2.3 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 19/04/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.