Proposta di modifica n. 9.282 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.
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testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All'articolo II del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

        ''22. Al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 62-ter, è aggiunto il seguente:.

        'Art. 62-quater – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione) – 1. A decorrere dal 1º febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

        2. Dal 1º gennaio 2014, la commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità- successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

        3. Al fine di censire e monitorare il settore, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, è istituito un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono .adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità. degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti. contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

        6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

        7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

        8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'''.

        ''23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute'''».