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Proposta di modifica n. 3.10 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 19/04/17

  Al comma 1, sostituire le parole da: in previsione fino alla fine del comma con le seguenti: valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intende e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte.