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Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 19/04/17

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Registro nazionale delle DAT).

  1. È istituito il registro nazionale al quale afferiscono le informazioni contenute nella tessera sanitaria personale che riguardano le DAT di tutte le persone che le abbiano redatte.
  2. La banca dati del registro è consultabile con accesso online dalla rete informatica di tutte le aziende sanitarie.
  3. La gestione del registro, l'individuazione delle modalità di raccolta delle DAT nonché di trattamento e di conservazione delle medesime e la definizione delle modalità di consultazione delle stesse da parte del personale del servizio sanitario nazionale sono affidate a una struttura di coordinamento nazionale, da realizzare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al periodo precedente sono il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri regionali, ove esistenti.